Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 244
In vigore dal 26 mag 1908
Il diritto all'aumento del deismo spetta anche ai maestri appartenenti ai Comuni, i quali hanno una tabella propria degli stipendi; ma in questo caso l'aumento sarà loro corrisposto sulla base degli stipendi fissati dalla tabella annessa alla legge, anziché di quelli stabiliti dalla tabella municipale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-244