Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 242
In vigore dal 26 mag 1908
Gli stipendi dei maestri non potranno mai essere inferiori al minimo legale, nonostante qualunque rinunzia o convenzione in contrario.
Il diritto garantito alle maestre dall', secondo comma del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, si estende a tutti i miglioramenti di carriera spettanti ai maestri.
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