RegolamentoTitolo IVCapo I

Art. 240

In vigore dal 26 mag 1908
Quando, per effetto di una mutazione nella classificazione, le scuole di un Comune passano ad una classe inferiore a quella a cui già appartenevano i maestri conservano il diritto acquisito allo stipendio ed agli aumenti e miglioramenti loro attribuiti dalle leggi vigenti anteriormente al cambiamento di classificazione. Il contributo al Monte pensioni continuerà ad essere corrisposto sulla misura dello stipendio conservato al maestro. Qualora invece le scuole facciano passaggio ad una classe superiore, i maestri hanno diritto al maggiore stipendio portato dalla nuova classificazione dal giorno in cui questa sarà diventata esecutiva, e sopra tale maggiore stipendio sarà calcolato il contributo al Monte pensioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-240

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Art. 240 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo