Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 236
In vigore dal 26 mag 1908
Fra le rurali appartengono alla prima classe le scuole stabilite nei Comuni, che hanno una popolazione agglomerata o sparsa maggiore di 3000 abitanti; alla seconda le rurali dei Comuni che hanno una popolazione agglomerata o sparsa maggiore di 2000 abitanti; alla terza tutte le altre, ad eccezione di quelle, che per disposizione di legge non sono soggette a classificazione.
Possono annoverarsi fra le rurali le scuole che, quantunque appartenenti ad una città o ad uno dei Comuni indicati nell', saranno stabilite in frazioni separate e lontane più di due chilometri dal centro principale della popolazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-236