RegolamentoTitolo IVCapo I

Art. 232

In vigore dal 26 mag 1908
Per le scuole, che, a norma dall' del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, saranno state accettate a sgravio dell'obbligo totale o parziale del Comune, nello stipendio indicato dal decreto di classificazione sarà compresa eventualmente anche la quota, che ai maestri, secondo lo statuto dell'ente, sarà corrisposta in natura per vitto, alloggio od altra prestazione. I Consigli provinciali scolastici, sentiti il sindaco del Comune e l'Amministrazione degli enti interessati, determineranno la somma corrisposta in natura, tenendo conto del valore locale di tali prestazioni. Il valore attribuito ai compensi corrisposti in questa forma sarà indicato nelle annotazioni al decreto di classificazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-232

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Art. 232 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo