Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 229
In vigore dal 26 mag 1908
Per determinare gli stipendi e le pensioni da assegnarsi ai maestri e alle maestre, tutte le scuole, con le quali i Comuni provvedono all'istruzione elementare, si distinguono in classificate e non classificate.
Sono classificate le scuole stabilite nei Comuni o nelle frazioni o borgate, che abbiano una popolazione superiore ai 500 abitanti.
Non sono classificate le scuole stabilite nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti e quelle aperte nelle frazioni o borgate, la cui popolazione sia inferiore ai 500 abitanti e non possa, a cagione della distanza maggiore di due chilometri o di altro impedimento, profittare della scuola del centro.
Parimente non sono soggette a classificazione le scuole delle frazioni o borgate, che si trovano nelle condizioni di cui all', comma 2°, della legge 13 novembre 1859, n. 3725.
La soppressione di queste scuole non classificate non può aver luogo durante l'anno scolastico. Il Comune che vuol procedere alla soppressione deve avvertire il maestro non più tardi del 14 aprile dell'anno in cui intendo attuarla.
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