Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 234
In vigore dal 28 giu 1913
Sono urbane le scuole istituite nei Comuni che hanno scuole pubbliche, classiche, tecniche e normali, o che per il numero degli abitanti, debbono mantenere scuole elementari superiori.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-234