Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 238
In vigore dal 26 mag 1908
In applicazione degli della legge 13 novembre 1859, n. 3725, il prefetto potrà anche sulla richiesta del Comune o del maestro interessato, motivata dalle condizioni economiche del Comune stesso, e sentiti i pareri del Consiglio provinciale scolastico o della Giunta provinciale amministrativa, iscrivere le scuole di un Comune nella classe immediatamente superiore o inferiore a quella alla quale le scuole dovrebbero essere iscritte sulla base del criterio della popolazione.
Per altro non si farà mai passaggio da una categoria all'altra.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-238