Art. 238
RegolamentoTitolo IVCapo I

Art. 238

295 / 339
In vigore dal 26 mag 1908
In applicazione degli della legge 13 novembre 1859, n. 3725, il prefetto potrà anche sulla richiesta del Comune o del maestro interessato, motivata dalle condizioni economiche del Comune stesso, e sentiti i pareri del Consiglio provinciale scolastico o della Giunta provinciale amministrativa, iscrivere le scuole di un Comune nella classe immediatamente superiore o inferiore a quella alla quale le scuole dovrebbero essere iscritte sulla base del criterio della popolazione. Per altro non si farà mai passaggio da una categoria all'altra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-238