Regolamento›Titolo VII
Art. 338
In vigore dal 26 mag 1908
Gli Istituti di educazione, di cui all'articolo precedente, sono sottoposti alla vigilanza del R. ispettore, che di tutti gli inconvenienti riscontrati nelle sue visite periodiche deve riferire al provveditore agli studi, il quale promuoverà dalle autorità competenti i necessari provvedimenti ed, occorrendo, ne informerà il Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-338