RegolamentoTitolo VII

Art. 338

In vigore dal 26 mag 1908
Gli Istituti di educazione, di cui all'articolo precedente, sono sottoposti alla vigilanza del R. ispettore, che di tutti gli inconvenienti riscontrati nelle sue visite periodiche deve riferire al provveditore agli studi, il quale promuoverà dalle autorità competenti i necessari provvedimenti ed, occorrendo, ne informerà il Ministero della pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-338

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Art. 338 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo