Regolamento›Titolo VII
Art. 336
In vigore dal 26 mag 1908
Le scuole o i convitti privati possono, per gravi motivi concernenti la sanità, la moralità, le istituzioni fondamentali dello Stato e l'ordine pubblico, essere chiusi dal Ministero dopo una regolare inchiesta del Consiglio scolastico provinciale o disposta dallo stesso Ministero, ed udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione a norma dell' della legge 13 novembre 1859, n. 3725.
Nei casi urgenti il provveditore può far chiudere provvisoriamente l'Istituto, riferendone immediatamente al Ministero per il regolare procedimento di cui al comma precedente e pel provvedimento definitivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-336