Regolamento›Titolo VII
Art. 334
In vigore dal 26 mag 1908
Il R. provveditore o per esso il R. ispettore, quando sappia che alcuno insegna privatamente o continua la scuola senza avere adempiuto o avendo mutate le condizioni in base alle quali l'apertura dell'Istituto fu consentita, lo ammonisce a cessare, e in caso di rifiuto fa istanza al procuratore del Re presso il tribunale perché proceda in conformità alle leggi vigenti sull'istruzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-334