Regolamento›Titolo VII
Art. 335
In vigore dal 26 mag 1908
La vigilanza e l'ispezione alle scuole private elementari hanno per iscopo di tutelare la morale, l'igiene, le istituzioni dello Stato, giusta l' della legge 13 novembre 1859, n. 3725.
Il provveditore ordinerà in via provvisoria l'immediata chiusura di quell'Istituto, che ricusasse di sottoporsi in qualunque tempo alla ispezione da parte del provveditore stesso o del R. ispettore scolastico o di altra persona delegata dal Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-335