Regolamento›Titolo VII
Art. 333
In vigore dal 26 mag 1908
Contro l'opposizione del R. provveditore all'apertura o alla continuazione di una scuola privata o di un convitto gli interessati potranno ricorrere al Consiglio scolastico provinciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-333