Regolamento›Titolo VII
Art. 328
In vigore dal 26 mag 1908
Coloro che intendono aprire un convitto, devono, oltre i documenti indicati nell'articolo precedente, esibire:
1° la pianta dell'edificio;
2° il regolamento interno del convitto;
3° il programma degli studi;
4° indicazione dei mezzi finanziari destinati al funzionamento dell'istituto.
L'attestazione sulla convenienza e salubrità del locale dovrà essere rilasciata dal medico provinciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-328