RegolamentoTitolo VII

Art. 328

In vigore dal 26 mag 1908
Coloro che intendono aprire un convitto, devono, oltre i documenti indicati nell'articolo precedente, esibire: 1° la pianta dell'edificio; 2° il regolamento interno del convitto; 3° il programma degli studi; 4° indicazione dei mezzi finanziari destinati al funzionamento dell'istituto. L'attestazione sulla convenienza e salubrità del locale dovrà essere rilasciata dal medico provinciale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-328

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Art. 328 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo