RegolamentoCapo III

Art. 325

In vigore dal 26 mag 1908
I nomi dei maestri e direttori proposti dai Consigli scolastici provinciali per le pensioni o assegni saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale; e durante un mese da siffatta pubblicazione ognuno che creda d'aver motivo di richiamarsi potrà presentare ricorso al Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-325

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Art. 325 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo