Regolamento›Capo III
Art. 324
In vigore dal 26 mag 1908
Le pensioni e gli assegni di cui agli articoli precedenti si conferiscono soltanto ai maestri e direttori in attività di servizio al momento in cui sono proposti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-324