RegolamentoTitolo VII

Art. 327

In vigore dal 26 mag 1908
Coloro che intendono aprire scuole private devono farne dichiarazione al R. provveditore, per mezzo del R. ispettore, almeno due mesi prima dell'epoca fissata per l'apertura delle scuole. Alla dichiarazione, nella quale sarà indicato il locale destinato alla scuola, dovranno essere uniti i documenti richiesti nei concorsi per posti di maestri elementari, un'attestazione sulla convenienza e salubrità del locale, rilasciata dall'ufficiale sanitario, e un elenco dei libri che s'intendono adottare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-327

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 327 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo