Regolamento›Capo III
Art. 322
In vigore dal 22 dic 1916
I provveditori, dopo aver riscontrati con la scorta dei processi verbali d'ispezione i buoni frutti dell'opera data all'educazione e all'istruzione dagli insegnanti e direttori designati, assumeranno particolari informazioni intorno alla loro condotta morale e civile per accertarne l'incensurabilità.
Delle notizie raccolte intorno all'opera e alla condotta faranno esatta relazione al Consiglio provinciale scolastico il quale a sua volta designerà fra i segnalati quel maestro o direttore, quella maestra o direttrice che in paragone degli altri risulteranno più meritevoli. Il provveditore manderà quindi al Ministero, entro il mese di dicembre, una copia autentica così della sua relazione come della deliberazione motivata presa dal Consiglio provinciale scolastico.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-322