Regolamento›Capo III
Art. 318
In vigore dal 26 mag 1908
Dal fondo stanziato annualmente nel bilancio dell'Ordine Mauriziano per concessione di pensioni a decorati, sarà prelevata la somma di lire mille per quattro pensioni di lire duecentocinquanta ciascuna da concedersi ai maestri elementari più benemeriti del Regno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-318