Art. 318
RegolamentoCapo III

Art. 318

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In vigore dal 26 mag 1908
Dal fondo stanziato annualmente nel bilancio dell'Ordine Mauriziano per concessione di pensioni a decorati, sarà prelevata la somma di lire mille per quattro pensioni di lire duecentocinquanta ciascuna da concedersi ai maestri elementari più benemeriti del Regno.
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