RegolamentoCapo III

Art. 315

In vigore dal 26 mag 1908
Il servizio lodevolmente prestato nelle scuole elementari, negli asili e giardini d'infanzia sarà attestato dal R. provveditore agli studi, il quale dopo aver raccolte le notizie fornite dagli ispettori scolastici, segnalerà al Ministero, nel mese di ottobre di ciascun anno, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, coloro che per zelo, per condotta irreprensibile e per buoni frutti ottenuti, saranno reputati meritevoli del diploma di benemerenza. Saranno designati soltanto quelli che, all'anzianità e bontà del servizio, congiungano titoli speciali di merito, proporzionati al grado del diploma per il quale sono proposti. Nella stessa epoca il provveditore, sentito il Consiglio scolastico provinciale, proporrà al Ministero pel conferimento dei diplomi le persone segnalate per non comuni e gratuite prestazioni. Ove concorrano circostanze specialissime il provveditore agli studi, sentito il Consiglio provinciale, potrà fare singole proposte anche in altra epoca dell'anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-315

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Art. 315 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo