Regolamento›§ 2
Art. 310
In vigore dal 26 mag 1908
Per ciascuna domanda, i RR. provveditori agli studi, o nel trasmetterla al Ministero o a richiesta del Ministero stesso, dovranno, entro otto giorni dalla presentazione di essa, fornire tutte le informazioni necessarie intorno alla domanda stessa.
Nei dieci giorni dopo che gli saranno pervenute queste notizie, i Ministero, ove le giudichi sufficienti, informerà, per mezzo del R. provveditore agli studi, che ne prenderà nota in apposito registro, gl'interessati se abbia o no accolta la fatta domanda.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-310