Regolamento›§ 2
Art. 307
In vigore dal 26 mag 1908
Gli educatori e i patronati possono avere sussidi quando, oltrechè col consiglio, intendano con la beneficenza ad agevolare la frequenza degli alunni poveri nelle scuole elementari, specialmente con la refezione scolastica e con la somministrazione d'indumenti e libri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-307