Regolamento›Capo II
Art. 303
In vigore dal 26 mag 1908
Il sussidio per acquisto di suppellettile scolastica non potrà superare il terzo della spesa presunta valutata d'accordo con l'ispettore.
Il sussidio medesimo sarà pagato quando l'ispettore abbia accertato che gli oggetti furono acquistati e destinati alle scuole.
Non saranno conceduti sussidi per spese sostenute anteriormente alla domanda, e che non siano comprese nella domanda medesima di sussidio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-303