Regolamento§ 2

Art. 304

In vigore dal 26 mag 1908
Gli enti morali e le Associazioni possono avere sussidi per l'apertura od il mantenimento di asili e giardini d'infanzia, di educatori e patronati, gli uni e gli altri, pubblici e gratuiti, approvati e vigilati dalla autorità scolastica, e per l'istituzione ed il mantenimento di biblioteche popolari circolanti. Gli enti morali possono ottenere sussidi anche per la costruzione degli asili e giardini d'infanzia con le norme stabilite per la concessione di sussidi di tal natura ai Comuni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-304

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Art. 304 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo