Regolamento›§ 2
Art. 309
In vigore dal 26 mag 1908
Le domande di sussidio alle vedove, agli orfani ed ai genitori degli insegnanti primari defunti, ed ai maestri e maestre resi inabili all'insegnamento e non provvisti di pensione, saranno indirizzate al ministro della pubblica istruzione o trasmesse di regola per mezzo dei RR. provveditori agli studi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-309