Art. 309
Regolamento§ 2

Art. 309

337 / 339
In vigore dal 26 mag 1908
Le domande di sussidio alle vedove, agli orfani ed ai genitori degli insegnanti primari defunti, ed ai maestri e maestre resi inabili all'insegnamento e non provvisti di pensione, saranno indirizzate al ministro della pubblica istruzione o trasmesse di regola per mezzo dei RR. provveditori agli studi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-309