Regolamento›Titolo VII
Art. 332
In vigore dal 26 mag 1908
Al principio di ogni anno scolastico le persone che hanno aperte scuole o convitti debbono notificarne al R. provveditore la continuazione, dimostrando che gli istituti si trovano nelle condizioni in cui furono aperti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-332