RegolamentoTitolo VII

Art. 337

In vigore dal 26 mag 1908
I Municipi, gli enti morali, le Associazioni e i privati possono aprire Istituti di educazione per l'infanzia, per i sordo-muti, per i ciechi e per i deficienti, in locali riconosciuti salubri o convenienti. Le persone preposte a questi Istituti devono possedere i titoli legali comprovanti la loro idoneità all'ufficio. Speciali istruzioni Ministeriali determineranno i limiti, i programmi e i metodi per i detti Istituti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-337

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Art. 337 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo