Art. 2

In vigore dal 26 mag 1908
Sono abrogati il regolamento generale approvato con R. decreto 9 ottobre 1895, n. 623, e modificato con R. decreto 12 giugno 1904, n. 431, e tutte le disposizioni regolamentari anteriori e posteriori al regolamento stesso che si riferiscono a materie contemplate nel presente regolamento, ad eccezione di quelle pubblicate con Nostro decreto 2 dicembre 1906, n. 703, per l'applicazione del titolo VI della legge 15 luglio 1906, n. 383, portante provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando à chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 febbraio 1908. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. Rava. Visto, il guardasigilli: Orlando.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-rd-2

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Art. 2 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo