RegolamentoTitolo VII

Art. 331

In vigore dal 26 mag 1908
Sa entro sessanta giorni dalla domanda non interviene, da parte del provveditore, un'opposizione motivata e ufficialmente comunicata al dichiarante, la scuola od il convitto s'intendono autorizzati, e non possono chiudersi se non per fatti contrari alla legge e ai regolamenti, semprechè si mantengano nelle stesse condizioni in cui furono aperti. L'opposizione potrà essere fondata sul difetto di requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 355 della legga 13 novembre 1859, n. 3725, o agli e seguenti di questo regolamento, o su ragioni concernenti la moralità della persona che ha fatto la dichiarazione, ovvero quando risulti che questa si presti a rappresentare l'iniziativa o l'interesse di persone od enti non forniti di legale capacità e idoneità. Trascorsi novanta giorni dalla dichiarazione, senza che la scuola o il convitto sia aperto, la dichiarazione stessa si considera come non fatta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-331

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