Art. 234
RegolamentoTitolo IVCapo I

Art. 234

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In vigore dal 28 giu 1913
Sono urbane le scuole istituite nei Comuni che hanno scuole pubbliche, classiche, tecniche e normali, o che per il numero degli abitanti, debbono mantenere scuole elementari superiori.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-234