Art. 242
RegolamentoTitolo IVCapo I

Art. 242

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In vigore dal 26 mag 1908
Gli stipendi dei maestri non potranno mai essere inferiori al minimo legale, nonostante qualunque rinunzia o convenzione in contrario. Il diritto garantito alle maestre dall', secondo comma del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, si estende a tutti i miglioramenti di carriera spettanti ai maestri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-242