Regolamento›Capo II
Art. 248
In vigore dal 26 mag 1908
Gli stipendi, le paghe, gli assegni, le indennità, i sussidi, le gratificazioni ed i compensi di qualsiasi specie, che ai corrispondono ai maestri, ai direttori didattici ed a qualunque altra persona per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servigi inerenti all'istruzione elementare, non possono essere sequestrati, nè pignorati, nè ceduti, se non nei casi, nelle misure e con le forme previste dalla legge 7 luglio 1902, n. 276.
Le pensioni, gli arretrati di esse, le indennità dei maestri inscritti al Monte pensioni, non possono essere nè cedute, nè sequestrate, eccettuato il caso di alimenti dovuti per legge ai sensi e nella misura stabilita dall' del testo unico delle leggi sul Monte pensioni approvato con R. decreto 2 luglio 1903, n. 430, e parimenti non possono essere nè pignorate, nè sequestrate, nè cedute le pensioni comunali dei maestri, se non per ragioni di alimenti dovuti per legge in conformità dell' del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.
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