RegolamentoCapo VII

Art. 222

In vigore dal 26 mag 1908
Allontanato l'incolpato, il presidente apre la discussione. Se il Consiglio scolastico delibera di procedere a maggiori indagini, queste saranno fatte entro un breve termine, che non potrà eccedere 30 giorni, trascorso il quale dovrà rinnovarsi il giudizio, comunicandosi al maestro i risultati delle nuove indagini e avvertendo del suo diritto di ripresentarsi o di aggiungere per iscritto nuovi argomenti di difesa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-222

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Art. 222 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo