RegolamentoCapo VII

Art. 218

In vigore dal 26 mag 1908
Ai giudizi disciplinari debbono intervenire in prima convocazione almeno due terzi dei componenti il Consiglio provinciale scolastico; in seconda convocazione si potrà deliberare, quando il numero degli intervenuti sia almeno di cinque.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-218

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 218 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo