RegolamentoCapo VII

Art. 218

In vigore dal 26 mag 1908
Ai giudizi disciplinari debbono intervenire in prima convocazione almeno due terzi dei componenti il Consiglio provinciale scolastico; in seconda convocazione si potrà deliberare, quando il numero degli intervenuti sia almeno di cinque.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-218

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