Regolamento›Capo VII
Art. 218
In vigore dal 26 mag 1908
Ai giudizi disciplinari debbono intervenire in prima convocazione almeno due terzi dei componenti il Consiglio provinciale scolastico; in seconda convocazione si potrà deliberare, quando il numero degli intervenuti sia almeno di cinque.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-218