RegolamentoCapo VII

Art. 216

In vigore dal 26 mag 1908
Le schede devono contenere due nomi di maestri designati come membri effettivi, e due altri nomi di maestri designati come supplenti. La stessa norma si applica per la designazione dei direttori. Le maestre e le direttrici sono anch'esse eleggibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-216

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 216 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo