Regolamento›Capo VII
Art. 216
In vigore dal 26 mag 1908
Le schede devono contenere due nomi di maestri designati come membri effettivi, e due altri nomi di maestri designati come supplenti.
La stessa norma si applica per la designazione dei direttori.
Le maestre e le direttrici sono anch'esse eleggibili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-216