Regolamento›Capo VII
Art. 212
In vigore dal 26 mag 1908
Al giudizio disciplinare devono intervenire con voto deliberativo e con gli stessi diritti ed obblighi degli altri membri dei Consiglio scolastico due maestri o due direttori didattici, secondo che l'incolpato sia un maestro o un direttore.
Oltre i maestri e direttori, sono eletti come membri supplenti, per sostituire gli effettivi in caso di assenza o d'impedimento, altri due maestri e due direttori residenti nel capoluogo.
Cosi gli effettivi come i supplenti sono eletti, anno per anno, nella prima quindicina di dicembre, rispettivamente, dai mostri e dai direttori della Provincia.
Il loro ufficio è gratuito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-212