RegolamentoCapo VII

Art. 212

In vigore dal 26 mag 1908
Al giudizio disciplinare devono intervenire con voto deliberativo e con gli stessi diritti ed obblighi degli altri membri dei Consiglio scolastico due maestri o due direttori didattici, secondo che l'incolpato sia un maestro o un direttore. Oltre i maestri e direttori, sono eletti come membri supplenti, per sostituire gli effettivi in caso di assenza o d'impedimento, altri due maestri e due direttori residenti nel capoluogo. Cosi gli effettivi come i supplenti sono eletti, anno per anno, nella prima quindicina di dicembre, rispettivamente, dai mostri e dai direttori della Provincia. Il loro ufficio è gratuito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-212

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Art. 212 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo