Testo unicoCapo II

Art. 28

Art. 21 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
Con decreto Reale saranno stabiliti la pianta organica delle guardie di città per ogni Comune in cui siano istituite, i gradi e le paghe delle guardie stesse. Nei casi previsti dal 2° e 3° capoverso dell', prima che sia emanato il decreto Reale di che sopra, dovrà essere sentito il Consiglio comunale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-28

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Art. 21 legge 21 agosto 1901, n. 409. (Art. 28 Che approva l'unito testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo