Testo unicoCapo II

Art. 32

Art. 3 legge 30 dicembre 1906, n. 648 e art. 6 legge 29 dicembre 1904, n. 686.

In vigore dal 17 nov 1907
Agli ufficiali delle guardie di città, collocati a riposo, sarà liquidata la pensione in ragione di un quarto dello stipendio che godono all'atto in cui si effettua il provvedimento, se hanno compiuto quindici anni di servizio e di quattro quinti se contano trenta o più anni di servizio. Dopo il l5° anno la pensione aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza fra il massimo e il minimo sopraindicati. Tali disposizioni si applicheranno anche agli agenti sedentari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-32

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