Testo unicoCapo II

Art. 33

Art. 3 legge 30 dicembre,1906, n. 648.

In vigore dal 7 ott 1919
Ai graduati e alle guardie di città, collocati a riposo, sarà liquidata la pensione in ragione di un quarto dello stipendio che godono all'atto in cui si effettua il provvedimento, se hanno compiuto 15 anni di servizio, e di quattro quinti se hanno compiuto venticinque anni di servizio ed abbiano raggiunto i cinquanta anni di età. Dopo il quindicesimo anno, la pensione dei suddetti agenti aumenta, ogni anno, di un decimo della differenza fra il massimo ed il minimo sopraindicati.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che "l'art. 33 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, in quanto stabilisce la condizione dell'eta', e' abrogato".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-33

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