Testo unicoCapo II

Art. 30

Art. 25 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 11 ott 1919
Testo unico- ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 2 OTTOBRE 1919, N. 1813

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-30

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Art. 25 legge 21 agosto 1901, n. 409. (Art. 30 Che approva l'unito testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo