Testo unico›Capo III
Art. 35
Art. 28 legge 21 agosto 1901, n. 409.
In vigore dal 17 nov 1907
Gli ufficiali di pubblica sicurezza prestano la loro opera a richiesta delle parti per comporre privati dissidi.
Qualora lo credano necessario, possano estendere verbali delle seguite conciliazioni e dei patti relativi. Questi verbali, firmati da loro, dalle parti e da due testimoni, potranno essere prodotti e faranno fede in giudizio, avendo valore di scritture private riconosciute. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne farà menzione.
Storico versioni
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