Testo unicoCapo III

Art. 35

Art. 28 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
Gli ufficiali di pubblica sicurezza prestano la loro opera a richiesta delle parti per comporre privati dissidi. Qualora lo credano necessario, possano estendere verbali delle seguite conciliazioni e dei patti relativi. Questi verbali, firmati da loro, dalle parti e da due testimoni, potranno essere prodotti e faranno fede in giudizio, avendo valore di scritture private riconosciute. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne farà menzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-35

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