Testo unicoCapo III

Art. 40

Art. 33 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
La forza armata rimane sotto il comando dei suoi capi militari, che, nella esecuzione del servizio per cui furono richiesti, sono a disposizione degli ufficiali di pubblica sicurezza, ai quali ne spetta per intero la responsabilità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-40

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