Testo unicoCapo III

Art. 42

Art. 35 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
Procedendosi ad un arresto, la persona arrestata a presentata all'autorità che ha emesso il mandato di cattura, ovvero all'ufficio di pubblica sicurezza. Riconosciuta la regolarità dell'arresto, l'arrestato dovrà, entro 24 ore, essere rimesso all'autorità giudiziaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-42

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