Testo unico›Capo IV
Art. 47
Art. 40 legge 21 agosto 1901, n. 409.
In vigore dal 17 nov 1907
Gli ufficiali, gli impiegati e gli agenti di pubblica sicurezza non possono esercitare qualsiasi altro ufficio pubblico, professione, arte o mestiere, nè possono assumere la qualità di amministratori, consiglieri d'amministrazione, commissari di vigilanza ed altro ufficio nelle Società costituite a fine di lucro.
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