Testo unico›Capo IV
Art. 45
Art. 38 legge 21 agosto 1901, n. 409.
In vigore dal 17 nov 1907
Ove la sicurezza pubblica sia gravemente minacciata o turbata in una o più località del Ragno e siano insufficienti al bisogno i RR. carabinieri in servizio attivo e le guardie di città, il Ministero della guerra, sulla richiesta di quello dell'interno, potrà, valendosi della facoltà stabilita dall'art. 131 del testo unico della legge 17 agosto 1882 sul reclutamento dell'esercito, chiamare sotto le armi, per la durata dello straordinario bisogno, quel numero di carabinieri in congedo illimitato, che si crederà necessario. La spesa relativa sarà a carico del bilancio del Ministero dell'interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-45