Testo unicoCapo IV

Art. 44

Art. 37 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
I Comuni, i corpi morali e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà. Le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal regolamento, essere approvate dal prefetto e prestare giuramento innanzi al pretore. I loro verbali nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio, sino a prova contraria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-44

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Art. 37 legge 21 agosto 1901, n. 409. (Art. 44 Che approva l'unito testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo