Art. 44 · Art. 37 legge 21 agosto 1901, n. 409.
Testo unicoCapo IV

Art. 44

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Art. 37 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
I Comuni, i corpi morali e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà. Le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal regolamento, essere approvate dal prefetto e prestare giuramento innanzi al pretore. I loro verbali nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio, sino a prova contraria.
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